Interruzione di un rapporto di lavoro: le dimissioni

L’interruzione di un rapporto lavorativo può avvenire per molteplici ragioni. La prima è la comune e naturale scadenza del contratto, mentre le motivazioni restanti possono essere il licenziamento oppure le dimissioni. In questo articolo, andremo a esplorare meglio il concetto di dimissioni, in tutte le sue accezioni e tipologie.

Ricordiamo il servizio fornito da Upward che consente di fare richiesta di dimissioni online.

Cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono un atto di natura giudiziaria, quindi formale e con un preciso valore giuridico, che ha la funzione di interrompere il rapporto di un impiegato con il suo datore di lavoro. La recessione dal contratto stipulato è di natura unilaterale, ossia non necessita dell’approvazione dell’assuntore: è illegale, da parte di quest’ultimo, rifiutare le dimissioni di un suo dipendente, in quanto l’unilateralità degli atti di dimissione è tutelata e garantita dal diritto del lavoro italiano.

E’ importante fare una distinzione tra dimissione del lavoratore e licenziamento dello stesso: innanzi tutto, l’atto di dimissione parte dal subordinato, mentre l’atto di licenziamento parte dal datore di lavoro, in maniera a sua volta unilaterale, quindi a esclusiva discrezione dello stesso datore di lavoro. A livello giuridico, la differenza più sostanziale è che con il licenziamento, il lavoratore ha diritto a particolari tutele da parte dello Stato, vale a dire che il datore di lavoro che mette in atto il licenziamento deve avere un valido motivo per rendere l’atto legittimo e che il lavoratore avrà comunque diritto al pagamento di un certo numero di mensilità o alla percezione di un sussidio statale di disoccupazione.

Le dimissioni invece non hanno bisogno di alcun motivo per essere commutate, anche se ne esistono diverse tipologie, e hanno quindi validità in qualsiasi momento. Tuttavia, una volta interrotto il rapporto lavorativo, il richiedente delle dimissioni avrà diritto solo a ciò che ancora non gli è stato pagato, ai PAR non goduti e alle ferie di cui non ha usufruito.

Gli atti di dimissioni vengono divisi in categorie, ognuna diversa a seconda della casistica, cioè della motivazione che spinge il lavoratore a farne richiesta e alla maniera con cui la pratica viene effettuata. Le tipologie principali di dimissioni sono: le dimissioni volontarie, le dimissioni per giusta causa, le dimissioni incentivate, dimissioni per gravidanza e maternità. Andiamo ora ad analizzarle più nel dettaglio.

Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie sono condizionate dalle scelte personali del lavoratore o da motivi inerenti la sua sfera privata, che solitamente sono di natura familiare o personale, o ancora per motivi di carriera lavorativa. Qualunque sia la motivazione, le dimissioni volontarie devono essere presentate con un tempo di preavviso adeguato. I tempi di preavviso per questa tipologia vengono stabiliti dal CNLL, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e variano in base alla mansione ricoperta e al tipo di azienda. Per fare un esempio pratico, un operaio con più anzianità o con una particolare specializzazione richiederà più tempo per essere sostituito, quindi il preavviso dovrà essere maggiore, in modo da garantire al datore di lavoro di trovare un nuovo operaio e rimpiazzare quello uscente.

Come funziona il preavviso nelle dimissioni volontarie

Il preavviso, nel caso delle dimissioni volontarie, è sempre obbligatorio: nel caso in cui il preavviso non venga rispettato, o in cui le dimissioni vengano rassegnate sul posto, è diritto del datore di lavoro citare il dimissionario per danni e obbligarlo a corrispondergli un indennizzo, solitamente una cifra corrispondente all’indennizzo di sostituzione che il lavoratore avrebbe percepito durante i giorni di mancato preavviso.

Ma attenzione: la normativa sul preavviso delle dimissioni è valida solo nel caso di rassegnazione volontaria, mentre nel caso di dimissioni per giusta causa, questo non è affatto obbligatorio.

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa sono una tipologia protetta, non dettata da motivi personali riguardanti il lavoratore, ma da mancanze da parte del suo datore di lavoro, così gravi da corrompere in maniera irreversibile il rapporto con quest’ultimo. Le ragioni che possono portare alle dimissioni per giusta causa sono molteplici: la prima e più ovvia è il mancato pagamento dello stipendio; in secondo luogo, sono valide se il subordinato ha subito molestie sessuali sul posto di lavoro; nel caso in cui il ruolo ricoperto nell’azienda peggiori in maniera degradante, senza alcuna valida ragione; in seguito a ripetuti episodi di mobbing, ovvero da un’eccessiva pressione negativa esercitata da colleghi e superiori, tale da portare al crollo psico-fisico del lavoratore; nel caso in cui la direzione dell’azienda passi ad altri e con tale modifica vengano eccessivamente cambiate le condizioni di lavoro; quando il lavoratore viene costretto a continui e importanti spostamenti, senza che questi vengano giustificati dall’azienda; infine, nel caso un superiore si comporti in maniera degradante, ingiuriosa o gravemente irrispettosa nei confronti del suo sottoposto. Per una qualsiasi di queste ragioni, o per più di esse, il lavoratore può sporgere denuncia e usufruire di dimissioni che vengono considerate per giusta causa, tipologia che non richiede alcun preavviso e che può essere compilata e quindi consegnata anche sul posto.

Dimissioni incentivative

La terza tipologia riguarda le dimissioni incentivate; queste hanno luogo quando il datore di lavoro sollecita un suo dipendente ad abbandonare il suo posto garantendogli un indennizzo in denaro qualora esegua la richiesta. La pratica, seppur molto criticata, non è illecita, in quanto il lavoratore non viene privato della sua libertà decisionale e nel caso dovesse recedere, lo fa comunque di sua personale iniziativa.

Dimissioni in caso di gravidanza e maternità

La quarta e ultima tipologia sono le dimissioni per gravidanza e maternità: nel caso in cui una lavoratrice rimanga incinta, o durante i primi tre anni di vita del bambino, è diritto della donna rassegnare le dimissioni.

E’ ora il caso di parlare di dimissioni online: tutte le precedenti modalità di cessazione del contratto di lavoro erano svolgibili in forma cartacea, fino all’introduzione del Jobs Act durante il governo Renzi. Tra i vari punti, il Jobs Act impone che d’ora in avanti le dimissioni vengano presentate in forma digitale, questo per contrastare la pratica illegale delle dimissioni in bianco, ovvero quando il datore di lavoro obbliga un neo assunto a compilare un foglio di dimissioni senza applicarvi una data, in modo da poterlo licenziare in qualsiasi momento senza incorrere in sanzioni.
La procedura delle dimissioni online può essere complicata per chi non è pratico e non ha una grande esperienza nello spostarsi nel mondo digitale, senza contare che eseguendo tale procedura in maniera scorretta può portare all’annullamento delle dimissioni stesse, quindi all’impossibilità di abbandonare il proprio posto di lavoro, se non portare a vere e proprie sanzioni: per questo stanno nascendo in questi mesi numerosi servizi online capaci di gestire al meglio le richieste di dimissioni, compilandole in maniera automatica e spedendole a chi di dovere, semplificando enormemente la vita dei lavoratori che intendano recedere dalle loro attuali posizioni per cercare opportunità migliori nel loro paese.

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